Il ravvedimento operoso è lo strumento attraverso il quale il contribuente può rimediare ad eventuali omissioni o irregolarità che ha commesso, per mettersi in regola. In tal modo può beneficiare di sconti sulle sanzioni amministrative, ma solo se lo fa entro determinati limiti di tempo. Con il ravvedimento operoso, il contribuente può porre rimedio agli errori che ha commesso e mettersi in regola con eventuali omissioni o irregolarità beneficiando di sconti sulle sanzioni amministrative: ma solo se provvede a correggere quanto ha sbagliato entro determinati limiti di tempo. In caso di omesso o insufficiente versamento delle imposte, se si paga quanto dovuto:
entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione scende dal 30 per cento al 3 per cento;
dopo i 30 giorni, ma entro un anno da quando si è commesso l’errore, essa scende al 3,75 per cento.
Per quanto riguarda errori o omissioni di natura sostanziale è necessario ricordarsi che questi possono essere regolarizzati mediante il pagamento di una sanzione ridotta al 3,75 per cento di quanto dovuto.
• Qualora invece si tratti di errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte come ad esempio l’indicazione, in misura superiore a quella che spetta effettivamente, di detrazioni di imposta, oneri deducibili o detraibili, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
La sanzione è invece del 12,50 per cento in caso di errori ed omissioni identificabili come “infedeli dichiarazioni”, quali:
• errata determinazione di redditi;
• esposizione di indebite detrazioni o deduzioni.
Qualora invece
la dichiarazione dei redditi viene presentata in ritardo, ma non oltre i 90 giorni dalla data di scadenza, e non comprende errori di diverso tipo, il ravvedimento è previsto con il solo pagamento di una sanzione pari a 25 euro.
Infine, non è possibile usufruire del ravvedimento quando:
• l’errore è stato già individuato dall’amministrazione;
• sono già avviate ispezioni e verifiche;
• sono iniziate altre attività amministrative di accertamento comunicate formalmente.
Questa è l’attuale prassi, oggi con la proposta della nuova legge di stabilità, il Consiglio dei Ministri, a proposito del contrasto all’evasione fiscale ha previsto all’art. 44 della legge di stabilità la modifica all’attuale formulazione dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.

In particolare, sono stati ampliati i termini per poter procedere al ravvedimento, indipendentemente dal verificarsi di accertamenti.
Infatti è possibile espletare il ravvedimento:
– Dal 15esimo giorno al 30esimo giorno dalla scadenza 1/10 della sanzione;
– Dal 31esimo giorno al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo 1/8 della sanzione;
– Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo 1/9 della sanzione (novità introdotta dalla DDL stabilità);
– Entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello in cui è stato commesso l’inadempimento 1/7 della sanzione (novità introdotta dal DDL stabilità);
Niente di clamoroso ma è un segnale che qualcosa si sta momento in direzione del contribuente, aspettiamo il testo definitivo