a cura dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo

Molte persone pensano che attraverso l’istituzione di un Trust si possa evitare il pagamento delle imposte o dei creditori, ma non è così.

E’ ovvio che se l’intento del disponente è quello di agire in frode ai creditori, questi potranno proporre un’azione revocatoria sulla base dei due presupposti: consilium fraudis ed eventus damni.

Si segnala agli utenti un’interessante sentenza della Corte di Cassazione  che ha confermato il sequestro sui beni in trust  ex316 cpp, sul presupposto che il disponente ne avesse la materiale disponibilità “uti dominus,” indipendentemente dalla titolarità del diritto in capo a terzi (Cassazione, sentenze 41670/2014 e 21621/2014),

Secondo la Suprema Corte, infatti,  è irrilevante la pertinenza dei beni ai reati contestati, dato l’esclusivo fine di garanzia patrimoniale costituente uno dei presupposti della misura cautelare (Cassazione, sentenza 805/2013), e sia, perché il comportamento sleale del trustee ha dato fondamento a un giustificato giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore nei confronti dello Stato.

Questa decisione è in linea con l’attuale orientamento giurisprudenziale del 2011 vd sentenza n. 13276,  quindi non stupisce che i giudici di legittimità abbiano deciso secondo queste modalità, anche perché il Trust non può avere finalità elusive, ossia rivolto ad evitare il pagamento delle imposte o peggio ancora evitare di pagare i creditori. Vale la pena ricordare come già nel 2011 la Suprema Corte avesse statuito come “il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzi nell’affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale ‘proprietario’ (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente.

Presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio”.

Il consiglio che si può dare agli utenti è di rivolgersi sempre a degli specialisti e non a professionisti generalisti.