dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo

La tassazione del contratto preliminare di cessione di quote è assoggettato a misura fissa sull’acconto prezzo versato, segnaliamo la motivazione della sentenza n. 17904 del 23 giugno 2021 che riteniamo rilevante soprattutto per gli effetti fiscali della tassazione dei contratti preliminari di cessione di quote di srl.

Secondo i giudici legittimità nel contratto preliminare di vendita le parti si obbligano a stipulare reciprocamente un successivo contratto definitivo, prevedendo il pagamento di una somma di denaro quale acconto del prezzo da versare alla stipula del preliminare.

Da un punto di vista fiscale, pertanto, il negozio preliminare- definitivo deve essere apprezzato come un’unica manifestazione di capacità contributiva, trattandosi di un’unica operazione economica nell’ambito del sistema dell’imposta di registro.

Hanno, infatti, specificato che la vicenda contrattuale di vendita seppur suddivisa in due momenti, esprime l’unicità dell’affare, in cui si avvicendano fattispecie contrattuali diverse (preliminare — definitivo), ma finalizzate al perseguimento di un unico risultato finale, nella specie la cessione di partecipazioni societarie.

Pertanto la valutazione dell’unicità della operazione negoziale investe il profilo della tassazione dell’imposta di registro, sicchè ” Non vi è ragione .. per escludere dal novero degli atti di negoziazione di quote di partecipazione di società il preliminare di compravendita (cessione) delle quote sociali, considerato da un canto, che la generale categoria atti di negoziazione è idonea dal punto di vista semantico a comprendere anche il contratto preliminare, e dall’altro, che non risulta congruo che il preliminare che prevede il versamento di acconto sul prezzo sia soggetto all’imposta in misura percentuale quando il definitivo sarà soggetto a imposta in misura fissa”

Secondo i giudici di legittimità, la vicenda negoziale preliminare – definitivo deve essere apprezzata come un’unica manifestazione di capacità contributiva» con l’effetto che il definitivo atto di cessione di quote sociali è soggetto ad imposizione in misura fissa (se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ex articolo 11, Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur), tanto che non vi è ragione di sottoporre a maggiore tassazione il contratto preliminare che ha un carattere strumentale rispetto al contratto definitivo per il quale il legislatore ha previsto un regime agevolativo.