di Mario Paolo D’Arezzo

L’ascensore è opera trainata se aiuta disabili e anziani

L’installazione dell’ascensore quale opera trainata può godere del superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119, comma 2, Dl 34/2020, a patto che tali lavori siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di miglioramento energetico trainanti (vale a dire quelli indicati al comma 1 dello stesso articolo 119).

Il superbonus si applica anche agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna ed esterna alle abitazioni, di due categorie di soggetti:

  1. le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (certificate dalla commissione medica in base all’articolo 4 della legge 104/1992);
  2. le persone di età superiore a 65 anni, che ai fini del 110% sono state equiparate alle prime.

Qualora non sia possibile beneficiare del superbonus, valgono le regole detrattive al 50% .

Oltre agli interventi di installazione e sostituzione della cabina dell’ascensore, rientrano nella lettera e) del novellato articolo 119 comma 2 anche le sostituzione delle finiture come i pavimenti, i portoni ed infissi esterni, impianti elettrici, video-citofonici, l’adeguamento delle scale, l’inserimento di rampe interne ed esterne o di servoscala e piattaforme elevatrici.

Il massimale di spesa che riguarda l’insieme degli interventi sulle parti comuni (ascensore, scale, rampe)  previsto su cui calcolare il 110% è pari a 96.000 euro.

Trattandosi di opere trainate, la detrazione del 110% sarà recuperata in cinque anni, anziché in dieci.

La circolare 19/E/2020 ricorda che sulle spese per l’ascensore si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, ma solo sull’eventuale quota di spesa eccedente il limite di 96.000 euro, in capo al disabile che usufruisce dell’impianto.

Attenzione dunque alla tipologia dei lavori da trainare anche perché il fisco potrebbe disconoscerne la portata attraverso il riconoscimento del 50% anziché del 110%

Qualora non vi siano le condizioni per fruire del superbonus, si potrà applicare la detrazione ordinaria al 50% per tutti gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche su parti comuni effettuate “in via preventiva”, cioè anche in assenza di disabili presenti all’interno dell’edificio oggetto di lavori secondo quanto disposto dalla circolare n. circolare 19/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Purtuttavia tale circolare pur considerando la fruibilità di tali opere da parte dei disabili, sembra non considerare che un condominio può essere anche abitato da anziani o persone con ridotta mobilità, per i quali però devono valere le medesime regole.

Si ricorda che al fine di fruire del superbonus, le opere devono essere eseguite nel rispetto del Dm 236/1989, in caso contrario varrà l’agevolazione del 50% rientrando queste nella cd manutenzione ordinaria su parti comuni dell’edificio.

In ogni caso la collocazione dell’ascensore nel condominio residenziale ordinario deve rispettare l’art. 3 del DM 236 del 1989 che impone preliminarmente:

  1. il requisito dell’accessibilità all’impianto dalle parti comuni del condominio stesso e dagli spazi esterni;
  2. che l’ascensore sia corredato da tutti i necessari interventi edilizi su androni e pianerottoli, necessari per permettere la fruibilità dello stesso da parte di chi si muove in carrozzella;

con l’effetto che la progettazione delle opere dovrà riguardare anche la collocazione di rampe tra i piani, rampe d’ingresso all’edificio (anche su ingresso secondario, non necessariamente motorizzate); o almeno l’abbassamento dei gradini della scalinata d’accesso allo stabile, per poterli superare con la spinta della carrozzella.

Attenzione agli effetti progettuali che incidono sulla staticità dell’edificio perché in tal caso sarà necessario sottoporre l’intervento ad un parere preventivo di un tecnico strutturista richiedendo al Comune le eventuali autorizzazioni amministrative, in caso contrario si potrebbe incappare nel blocco del progetto.