Con il decreto di competitività viene modificata la disciplina in materia di cancellazione delle segnalazioni di ritardato pagamento presenti nella banche dati pubbliche e private di informazione creditizia.

Si precisa che il termine di dieci giorni entro il quale le segnalazioni relative ai ritardi di pagamenti sono integrate da un comunicazione dell’avvenuto pagamento decorre dalla ricezione della notifica dell’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti.

Inoltre la richiesta del creditore al gestore della banca dati deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dall’avvenuto pagamento.
In caso di ritardo di pagamento di una rata, qualora la stessa sia regolarizzata entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono ritenersi cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall’avvenuta regolarizzazione.