MOBILITÀ E BARRIERE ARCHITETTONICHE

di Mario Paolo D’Arezzo

L’ascensore è opera trainata se aiuta disabili e anziani

L’installazione dell’ascensore quale opera trainata può godere del superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119, comma 2, Dl 34/2020, a patto che tali lavori siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di miglioramento energetico trainanti (vale a dire quelli indicati al comma 1 dello stesso articolo 119).

Il superbonus si applica anche agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna ed esterna alle abitazioni, di due categorie di soggetti:

  1. le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (certificate dalla commissione medica in base all’articolo 4 della legge 104/1992);
  2. le persone di età superiore a 65 anni, che ai fini del 110% sono state equiparate alle prime.

Qualora non sia possibile beneficiare del superbonus, valgono le regole detrattive al 50% .

Oltre agli interventi di installazione e sostituzione della cabina dell’ascensore, rientrano nella lettera e) del novellato articolo 119 comma 2 anche le sostituzione delle finiture come i pavimenti, i portoni ed infissi esterni, impianti elettrici, video-citofonici, l’adeguamento delle scale, l’inserimento di rampe interne ed esterne o di servoscala e piattaforme elevatrici.

Il massimale di spesa che riguarda l’insieme degli interventi sulle parti comuni (ascensore, scale, rampe)  previsto su cui calcolare il 110% è pari a 96.000 euro.

Trattandosi di opere trainate, la detrazione del 110% sarà recuperata in cinque anni, anziché in dieci.

La circolare 19/E/2020 ricorda che sulle spese per l’ascensore si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile, ma solo sull’eventuale quota di spesa eccedente il limite di 96.000 euro, in capo al disabile che usufruisce dell’impianto.

Attenzione dunque alla tipologia dei lavori da trainare anche perché il fisco potrebbe disconoscerne la portata attraverso il riconoscimento del 50% anziché del 110%

Qualora non vi siano le condizioni per fruire del superbonus, si potrà applicare la detrazione ordinaria al 50% per tutti gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche su parti comuni effettuate “in via preventiva”, cioè anche in assenza di disabili presenti all’interno dell’edificio oggetto di lavori secondo quanto disposto dalla circolare n. circolare 19/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Purtuttavia tale circolare pur considerando la fruibilità di tali opere da parte dei disabili, sembra non considerare che un condominio può essere anche abitato da anziani o persone con ridotta mobilità, per i quali però devono valere le medesime regole.

Si ricorda che al fine di fruire del superbonus, le opere devono essere eseguite nel rispetto del Dm 236/1989, in caso contrario varrà l’agevolazione del 50% rientrando queste nella cd manutenzione ordinaria su parti comuni dell’edificio.

In ogni caso la collocazione dell’ascensore nel condominio residenziale ordinario deve rispettare l’art. 3 del DM 236 del 1989 che impone preliminarmente:

  1. il requisito dell’accessibilità all’impianto dalle parti comuni del condominio stesso e dagli spazi esterni;
  2. che l’ascensore sia corredato da tutti i necessari interventi edilizi su androni e pianerottoli, necessari per permettere la fruibilità dello stesso da parte di chi si muove in carrozzella;

con l’effetto che la progettazione delle opere dovrà riguardare anche la collocazione di rampe tra i piani, rampe d’ingresso all’edificio (anche su ingresso secondario, non necessariamente motorizzate); o almeno l’abbassamento dei gradini della scalinata d’accesso allo stabile, per poterli superare con la spinta della carrozzella.

Attenzione agli effetti progettuali che incidono sulla staticità dell’edificio perché in tal caso sarà necessario sottoporre l’intervento ad un parere preventivo di un tecnico strutturista richiedendo al Comune le eventuali autorizzazioni amministrative, in caso contrario si potrebbe incappare nel blocco del progetto.

Alcune novità per le sanzioni sostitutive estese per le condanne fino a 4 anni

dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo

Tra le novità importanti in tema di legge delega della riforma penale legge 134/2021, vi è la modifica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 689/1981 che prevedono l’innalzamento da due a quattro anni il limite massimo entro il quale la pena detentiva potrà essere sostituita dal giudice.

La novità vera della legge delega sta nell’abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e al loro posto si introducono: a) la detenzione domiciliare e la semilibertà (la cui disciplina è mutuata dalle omonime misure alternative alla detenzione).

Quali sono i problemi pratici che si potrebbero avere con l’ingresso di tale disciplina sanzionatoria?

Certamente la mancanza dell’adozione della pena sostitutiva e dell’affidamento al servizio sociale potrà creare problemi per il condannato per l’espiazione alla pena detentiva qualora queste misure non vengano sostituite con la detenzione domiciliare o con la semilibertà.

Il condannato per evitare problemi di sorta dovrà sempre effettuare la richiesta al Giudice di sorveglianza, da “libero sospeso” secondo quanto previsto art. 656, comma 5, cpp, della misura alternativa dell’affidamento in prova “allargato” ex articolo 47, comma 3-bis, legge 354/1975, o.p.

Per quanto riguarda le sanzioni sostitutive queste sono state estese per le condanne fino a 4 anni ed in questo senso la riforma mira a modificare la pena pecuniaria ed a potenziare il lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 274/2000.

Degno di nota sono anche alcune novità a proposito del patteggiamento e degli effetti del decreto penale di condanna, i quali possono avere importanti effetti di espiazione della pena per il condannato, così come accade negli USA, sempre se quest’ultimo si impegni ad effettuare lavoro di pubblica utilità e risarcisca il danno, eliminando le conseguenze del reato.

Novità anche per quanto riguarda gli effetti sulla confisca, questa può essere revocata (purché non si tratti di confisca obbligatoria), se il condannato elimina gli effetti del reato e risarcisca il danno.

Circostanza questa già apprezzata nell’ambito dei reati tributari, attraverso il pagamento del tributo evaso e l’eliminazione degli effetti del danno erariale, con l’effetto di far beneficiare il condannato della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cp.

Secondo alcuni interpreti sicuramente la discrezionalità del giudice dell’esecuzione assumerà un ruolo decisivo nella scelta delle sanzioni, con l’effetto che al condannato potrebbe essere imposta l’esecuzione della semilibertà o della detenzione domiciliare in relazione a condanne per le quali, in base agli art. 656, comma 5, e 678, cpp, avrebbe potuto ottenere ben più ampie misure quali;

  1. l’affidamento al servizio sociale (articolo 47, commi 3 e 3-bis, ordinamento penitenziario);
  2. l’affidamento terapeutico (articolo 94, Dpr 309/1990);
  3. la sospensione della pena (articolo 90, Dpr 309/1990).

Da ricordare alcuni aspetti salienti della legge delega relativi alle nuove pene sostitutive della detenzione tanto che:

  • le pene detentive entro i 3 e 4 anni potranno essere sostituite con la semilibertà o la detenzione domiciliare sempre se il condannato non si opponga – con il lavoro di pubblica utilità di durata pari alla pena sostituita;
  • Per le pene detentive la cui condanna è circoscritta ai dodici mesi, queste potranno essere sostituite con la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria (multa o ammenda).

Stesso tipo di applicazione si avrà anche per gli effetti punitivi prescritti con il decreto penale di condanna, il quale qualora prevederà una pena detentiva, questa potrà essere sostituita con la pena pecuniaria e se il condannato non si oppone, con il lavoro di pubblica utilità di durata pari alla pena sostituita.

Attenzione quindi al nuovo regime sanzionatorio.

Il giudicato esterno nel processo tributario

dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo

Giurisprudenza e dottrina hanno lungamente dibattuto se l’accertamento su un determinato periodo d’imposta contenuto in una sentenza passata in giudicato possa estendersi, con l’efficacia dell’art. 2909 c.c., anche al di fuori del giudizio che ha dato luogo alla sentenza passata in giudicato.

Infatti “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti”anche ad altri periodi (c.d. efficacia esterna del giudicato)  

Nel processo tributario l’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’operatività del giudicato formatosi in altra controversia pendente tra le stesse parti con riferimento ad altra annualità (giudicato esterno).

Occorre però che la pronuncia passata in giudicato riguardi il medesimo tributo ed abbia accertato questioni di fatto che costituiscono il presupposto anche dell’altra controversia.

Questo è stato affermato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 3945/5/2021 (presidente Fruscella, relatore Di Giulio), la quale riprende nella sostanza quanto già statuito dalla Suprema Corte nella sentenza Sezioni Unite, che intervenendo ad appianare i contrasti– con la sent. n. 13916 del 16 giugno 2006 – hanno confermato il valore extra litem (ossia l’efficacia vincolante ultrannuale) della soluzione di questioni di fatto o di diritto.

Per le Sezioni Unite, inoltre, l’efficacia ultrannuale del giudicato sarebbe rilevabile d’ufficio, ed anche per la prima volta nel giudizio di Cassazione, purché la parte che la invoca produca copia autentica della sentenza recante l’attestazione del passaggio in giudicato.

Tale principio, secondo la citata sentenza, opera, a determinate condizioni, anche nel processo tributario e in relazione ad altro anno d’imposta (Cass. n. 9512/2009; Cass. n. 13087/2008; Cass. n. 8214/2008; Cass. n. 11226/2007; Cass. n. 24067/2006; Cass. n. 22036/2006).

La tassazione del contratto preliminare di cessione quote di srl

dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo

La tassazione del contratto preliminare di cessione di quote è assoggettato a misura fissa sull’acconto prezzo versato, segnaliamo la motivazione della sentenza n. 17904 del 23 giugno 2021 che riteniamo rilevante soprattutto per gli effetti fiscali della tassazione dei contratti preliminari di cessione di quote di srl.

Secondo i giudici legittimità nel contratto preliminare di vendita le parti si obbligano a stipulare reciprocamente un successivo contratto definitivo, prevedendo il pagamento di una somma di denaro quale acconto del prezzo da versare alla stipula del preliminare.

Da un punto di vista fiscale, pertanto, il negozio preliminare- definitivo deve essere apprezzato come un’unica manifestazione di capacità contributiva, trattandosi di un’unica operazione economica nell’ambito del sistema dell’imposta di registro.

Hanno, infatti, specificato che la vicenda contrattuale di vendita seppur suddivisa in due momenti, esprime l’unicità dell’affare, in cui si avvicendano fattispecie contrattuali diverse (preliminare — definitivo), ma finalizzate al perseguimento di un unico risultato finale, nella specie la cessione di partecipazioni societarie.

Pertanto la valutazione dell’unicità della operazione negoziale investe il profilo della tassazione dell’imposta di registro, sicchè ” Non vi è ragione .. per escludere dal novero degli atti di negoziazione di quote di partecipazione di società il preliminare di compravendita (cessione) delle quote sociali, considerato da un canto, che la generale categoria atti di negoziazione è idonea dal punto di vista semantico a comprendere anche il contratto preliminare, e dall’altro, che non risulta congruo che il preliminare che prevede il versamento di acconto sul prezzo sia soggetto all’imposta in misura percentuale quando il definitivo sarà soggetto a imposta in misura fissa”

Secondo i giudici di legittimità, la vicenda negoziale preliminare – definitivo deve essere apprezzata come un’unica manifestazione di capacità contributiva» con l’effetto che il definitivo atto di cessione di quote sociali è soggetto ad imposizione in misura fissa (se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ex articolo 11, Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur), tanto che non vi è ragione di sottoporre a maggiore tassazione il contratto preliminare che ha un carattere strumentale rispetto al contratto definitivo per il quale il legislatore ha previsto un regime agevolativo.

Quali sono le differenze tra la caparra e acconto nell’ambito di un contratto preliminare? Cosa succede in caso di inadempimento

a cura dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo

L’acconto sul prezzo è un semplice anticipo sull’importo totale e viene corrisposto al venditore per l’acquisto del bene, ed in caso di mancata conclusione dell’affare dovrà essere restituito all’acquirente.

Qualora le somme vengano versate a titolo di caparra confirmatoria, prevista dall’articolo 1385 del codice civile, questa ha rilevanza risarcitoria nell’ipotesi di inadempimento e potranno esservi due effetti:

  1. Se l’acquirente sarà inadempiente, il venditore la potrà trattenere a titolo di risarcimento del danno subito;
  2. Se il venditore sarà inadempiente, l’acquirente potrà richiedere la restituzione del doppio della caparra versata ottenendo così un risarcimento del danno forfettario, a meno che non provi di aver subito un maggior danno, ma per questo occorre l’accertamento giudiziale.

Quando si versano delle somme alla stipula del contratto preliminare è sempre necessario specificare a che titolo vengono versate, se sono a titolo di anticipo sul prezzo pattuito o di acconto sulla prestazione dovuta oppure a titolo di caparra confirmatoria.

Attenzione ai termini! Ricordatevi che non sempre si ha diritto al doppio della caparra in caso di inadempimento!

I criteri per l’imputazione della residenza all’estero Corte di Cassazione|Sezione TRI|Civile|Sentenza|31 marzo 2015| n. 6501

Si segnala questo caso abbastanza emblematico di un cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’AIRE dal 1978, il quale subiva un accertamento IRPEF dall’Agenzia delle entrate per omessa dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo anno 1999.

Le ragioni dell’accertamento si basavano sul fatto che l’intimato avesse ancora in Italia rilevanti legami affettivi e legali personali, i quali costituivano un’idonea ragione per l’imputazione della residenza di fatto in Italia.

Sebbene, l’Agenzia delle Entrate avesse perso i due gradi di giudizio, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione ritenendo che i giudici di merito avessero violato l’art.2 comma 2 bis del DPR n. 917 del 1986 in relazione articolo 360 c.p.c., n. 3, 

La Suprema Corte riteneva la censura non fondata ritenendo che l’Agenzia avesse malamente interpretato l’art. 2 del TUIR  Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 2, in quanto la norma in oggetto stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta si trovino in una delle seguenti condizioni (tra loro alternative):

 a) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

 b) hanno la residenza o

c) il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile.

L’art. 2, comma 2 bis, del TUIR (aggiunto dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 448, l’art. 10), dispone che “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze…”.

Tale norma in buona sostanza prevede, al fine di essere esclusi dal novero dei soggetti residenti in Italia, un onere che impone al cittadino italiano di provare di risiedere effettivamente in quei Paesi considerati a fiscalità privilegiata.

In altri termini: avere la sede principale dell’attività, oltre che il centro degli interessi vitali deve essere individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. 18 novembre 2011 n. 24246; Cass. 15 giugno 2010 n. 14434).

In questo senso, pertanto, le relazioni affettive familiari – la cui centrale importanza è invocata dall’ Agenzia delle Entrare, al fine di presumere la residenza fiscale del cittadino italiano residente all’estero, non hanno rilevanza probatoria.

Questi criteri possono avere rilievo solo unitamente se accompagnati ad altri criteri probatori i quali dimostrino, oltre ogni ragionevole dubbio, che il soggetto ha uno stretto collegamento con l’Italia.  (Cass. n. 24246/2011 cit.; Cass. 7 novembre 2001 n. 13803).

Pertanto non basta avere in Italia legami affettivi importanti, ma è necessario provare la sussistenza di effettivi e reali interessi che provino che la residenza all’estero è meramente fittizia.

Danno non patrimoniale: la Cassazione “scompone” le tabelle milanesi

(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile|Sentenza|10 novembre 2020| n. 25164)

a cura dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25164 del 10 novembre 2020 ha precisato i criteri da seguire per la liquidazione del danno morale, il quale sebbene costituisce una voce del tutto autonoma rispetto al danno biologico è ricompresa all’interno delle tabelle di Milano usate attualmente come riferimento per la liquidazione del danno.

Secondo questa decisione, il danno morale deve essere inteso come una «sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo».

La Suprema Corte secondo questa sentenza considera il danno morale una voce del tutto autonoma non assimilabile al danno biologico, in quanto intesa come sofferenza interiore e non relazionale e pertanto meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare. (cfr. Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019).

Ma perché vi sia un’autonoma valutazione del danno morale è necessario che il giudice di merito valuti tutte le ulteriori conseguenze dannose che il danneggiato ha avuto rispetto alle situazioni «dinamico-relazionali» che integrano sempre e necessariamente la natura del danno alla salute.

I profili risarcitori cui si dovrà fare riferimento, secondo questa decisione, dovranno riguardare:

1) l’esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) ed in caso positivo accertare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;

3) in caso negativo, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando il solo danno dinamico-relazionale;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale automaticamente inserita in tabella e ciò secondo quanto previsto dall’art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.

I giudici di legittimità descrivono, inoltre, il corretto iter da seguire nel riconoscere e liquidare il danno morale, subordinandolo alla previa liquidazione del danno biologico eventualmente personalizzato, valutando se la menomazione accertata incida in maniera rilevante sugli aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati dal giudice di merito.

In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica anche un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, il tutto finalizzato a considerare la componente morale da lesione dell’integrità fisica prevista dall’art. 138 Codice Assicurazioni private, punto 2, lett. a) ed e), comportando in tale modo una valutazione del punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell’impatto di questo ha sulla psiche del danneggiato.

La questione certamente controversia è quella di valutare all’interno delle tabelle di Milano sia il danno relazionale-dinamico sia il danno morale, le quali le comprendono interamente.  

In tali casi il danneggiato ha l’onere di provare lì dove possibile il danno morale e nei casi in cui non sia provata la sofferenza derivante da tale danno, il quantum risarcitorio dovrà essere limitato al solo valore del solo danno biologico e ove provato a quello dinamico- relazionale con la conseguenza che il valore del danno biologico potrà essere personalizzato ed aumentato fino al 30%.

E’ chiaro che la valutazione della massima personalizzazione costituisce un giudizio del tutto autonomo da parte del giudice e dovrà essere adeguatamente provato dalla parte, anche perché secondo l’insegnamento della Suprema Corte il danno morale deve essere inteso quale «sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e solo in questo caso potrà dare luogo ad un compenso aggiuntivo.

Tale compenso, si ricorda, non è però dovuto automaticamente, tanto che sul punto il danneggiato sarà tenuto a provare rigorosamente la fattispecie dannosa  fornendo ex art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., la prova che i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno sono stati causa dell’evento causalmente riconducibili alla condotta del danneggiante dal quale far derivare il danno morale.

Dal punto di vista probatorio, si ricorda come la prova deve riguardare la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione, tenendo presente che l’onere di allegazione e di contestazione della prova sono funzionali al diritto di difesa, in quanto consentono di circoscrivere allo stesso tempo i fatti da provare dal quale il Giudice può trarre secondo il  principio “iura novit curia” ex art. 113, comma 1, cod. proc. civ., valutazioni e qualificazione giuridiche anche diverse dai fatti rappresentanti, ricercando l’applicazione delle norme applicabili al caso concreto.

Nella prassi però, l’onere di allegazione e contestazione da parte del danneggiato non viene svolto in maniera corretta, non sempre quest’ultimo è in grado di     fornire una adeguata prova del danno non patrimoniale concretamente subito.    

In molti casi l’assunzione del concreto e certo pregiudizio del danno morale può essere valutato anche per tramite di presunzioni così come ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 233 del 2003, secondo la quale il giudice è tenuto, lì dove richiesto dal danneggiato, ad una concreta valutazione del danno morale in quanto autonoma componente del danno alla salute[1], la cui prova, si ricorda, può essere fornita, non solo attraverso presunzioni, ma anche tramite fatti notori e massime di esperienza, i quali non sono soggetti a prova ed allegazione.

Il passo compiuto dalla Suprema Corte nella sentenza qui in commento investe proprio le modalità attraverso le quali il danneggiato deve provare il danno morale, le quali possono anche estrinsecarsi attraverso l’ammissione di prova per presunzioni fondate sulle massime di esperienza, che renderebbero meno gravosa per il danneggiato, la prova del danno morale e che in mancanza comporterebbe  estenuanti allegazioni di capitoli di prova su fatti difficilmente esternabili, come ad esempio la sofferenza degli stati d’animo provati.

In buona sostanza tanto più grave è il danno alla salute, tanto più facile è stabilire l’esistenza di un danno morale, morfologicamente diverso da quello dinamico – relazionale, il quale può essere provato anche per presunzioni e per massime di esperienza secondo l’id quod plerumque accidit, in quanto determinate menomazioni dinamico-relazionali possono incidere nello stato di sofferenza che il danneggiato ha avuto nel sinistro.

La sentenza della Suprema Corte in commento segna un nuovo passo, perchè va ad incidere sul regime di allegazione della prova del danno morale.

Purtuttavia è necessario ribadire come il regime di allegazione dei fatti di cui si sostanzia la prova è rivolto alla necessità di garantire il diritto di difesa delle parti in giudizio, ed è sempre e comunque rimesso alla discrezionalità del giudice valutare i fatti assunti dalle parti, indubbiamente il ricorso a presunzioni o a massime di esperienza faciliterebbe sicuramente il giudice nella liquidazione del danno, conferendo al danneggiante un maggior onere di contestazione sulla prova del danno morale sofferto.

L’utilizzo delle prove indirette nell’ambito del danno morale apre di fatto la strada ad una autonoma valutazione del danno morale, il quale dovrà essere calcolato prendendo in considerazione il valore del danno non patrimoniale determinato dalle tabelle di Milano incrementato sulla base di coefficienti automatici prestabiliti.

Dal punto di vista pratico per determinare il danno morale, quale diretta derivazione dal danno alla salute, dovrà essere considerato il valore del danno non patrimoniale da lesione, ed in assenza di prova, la componente morale del danno dovrà essere esclusa, applicando la sola voce del danno biologico.

La valutazione di tale personalizzazione del danno non è un evento automatico che il danneggiato può chiedere tout cour, ma costituisce sempre e comunque un evento eccezionale da valutare caso per caso, il quale potrà essere riconosciuto solo se sussistono circostanze eccezionali e specifiche e potrà essere calcolato solo facendo riferimento alla componente del danno biologico con esclusione del danno morale. (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).

Infatti la valutazione del danno morale è sempre ricompresa all’interno delle tabelle di Milano e non può mai essere liquidata a parte, perché in tal caso tale voce verrebbe duplicata. (Cass. Civ. 5242/14).


[1]  Corte costituzionale n. 233 del 2003- così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.


EVASIONE FISCALE

A Berlino è stato siglato l’accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie contro l’evasione fiscale internazionale a partire dal 2017. Un accordo che riguarda 51 paesi e che si estenderà a 92 nel 2018.
Con un comunicato tra l’altro anticipato sul Sole 24 la scorsa settimana, il Ministero dell’Economia e Finanze, in occasione del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE (composto da 123 giurisdizioni più diversi organismi internazionali) che si è tenutosi a Berlino, 51 Paesi hanno sottoscritto l’accordo per l’implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard, elaborato dall’OCSE) a partire dal 2017. Altri 7 Paesi si sono impegnati a scambiare le informazioni a partire dalla stessa data, ancorché oggi non abbiano firmato l’accordo. A partire dal 2018 agli ‘early adopters’ si aggiungeranno ulteriori 34 Paesi.
Si tratta del punto di arrivo di un intenso e prolungato sforzo internazionale orientato a conseguire un accordo politico e tecnico tale da cancellare il segreto bancario. Risultato che può oggi dirsi raggiunto e implementato a partire dal 2017. In concreto, le attività di verifica sui conti saranno avviate dagli intermediari finanziari dei paesi early adopters già dal primo gennaio 2016.
L’Italia è sempre stata in prima linea nelle attività di contrasto all’evasione fiscale e ha sostenuto l’adozione di uno standard internazionale sin dai primi tentativi, partecipando al Gruppo dei 5 (G5: Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito) che ha elaborato, insieme agli Stati Uniti, l’accordo per l’applicazione del FATCA e il miglioramento della compliance fiscale internazionale.
Infine, il MEF precisa che in qualità di presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea, l’Italia ha finalizzato il testo della nuova Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa, ottenendo l’accordo politico in occasione della riunione Ecofin del 14 ottobre. La nuova Direttiva impegna gli stati membri dell’Unione europea ad adottare il Common Reporting Standard a partire dal 2017 (con l’eccezione dell’Austria che adotterà lo standard dal 2018).

Real Estate Taxes

How real estate is identified
Real estate is identified using the land registry categories assigned by the provincial offices of the Inland Revenue (previously offices of the Department of the territory or Technical Tax Offices) that are normally reported in the legal documents with which the same real estate is transferred.
Each urban real estate unit belonging to groups ‘A’, ‘B’ and ‘C’ is assigned a category and class according to its internal and external characteristics, and its intended use. After that the official value of the property is determined, by applying the valuation rate defined for each category and class and published in the Official Journal. The real estate units belonging to groups ‘D’ and ‘E’ are assigned the relative category and value by carrying out a direct estimation.

How the official value of property is determined
The official value of property is obtained by multiplying the size of the real estate unit (rooms, square metres or cubic metres) times the valuation rate.
For example, for an apartment belonging to the land registry category A/2, class 5, situated in an average municipality with only one census area, it is possible to identify in the Official Journal a rate that, multiplied by the number of rooms, provides the official value of the real estate property. So, if the rate is of 300 euros and there are 4 rooms then the value will be 1,200 euros.
In order to take account of the cost of living, an established official property value can be ‘re-evaluated’, that is it can be increased by a certain percentage, thus incrementing also the base for the application of taxes.

How the official value of property is determined
Owners must report new buildings to the provincial office of the Inland Revenue within 30 days from the time the building become habitable or in any case suitable for their intended use.
Currently, by using the electronic procedure named DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati), the taxpayer suggests the official property value, with the help of a qualified expert.
In case the Inland Revenue amends the official property value already assigned or suggested by the taxpayer, it must notify the interested person of the new value established. It is possible to lodge an appeal against this decision to the competent tax commission, within 60 days of its notification.

Variations and transfers
Whoever must register a document for the transfer property rights of real property or submit a declaration of inheritance (usually a notary or the heir) is also required to lodge a request for transfer to the provincial office of the Inland Revenue, within 30 days of the registration.
The request allows the registration of the land registry documents and the transfer of full ownership or of any other property right.
This obligation can be absolved by public notaries requesting the ‘automatic transfer as per the transcription note’, on the basis of which the adjournment of the land registry documents is directly carried out, with the help of the information provided for the transcription, in the land registry offices.
Should there be variations of an objective character, meaning variations that have concerned, in a permanent way, the type, consistency or intended use of the real estate; the interested parties are required to submit a specific request to the provincial office of the Inland Revenue. This must be done by 31st January of the year following the one in which the works were terminated.
Currently, variations and transfers can be handed in on magnetic storage support, thus allowing the immediate updating of the documents.

Buildings taxation
Real estate – land and buildings – are subject to taxes that affect their income (Irpef and its supplements), their possession as assets and their transfer, carried out either by deed between living persons – such as endowment or acquisition – or by inheritance, as well as by usucaption.
In case of transfer on the basis of acquisition, the taxes applied are the registration fee (or alternatively VAT), and the mortgage and cadastral tax. In case of transfer on the basis of endowment (or inheritance), as well as the mortgage and cadastral taxes, the inheritance and endowment duties are owed. The latter varies according to the beneficiaries involved (see “Inheritance and Endowments”).
Please note that, according to the principle of alternativity, for acts subject to VAT the proportional registration fee is not applied. The fixed registration fee, the mortgage and cadastral taxes are in any case owed.
As regards Irpef, the income deriving from real estate is cumulated with the other forms of income of the owner and taxed according to the rates foreseen for this tax.
Since Irpef rates are progressive, the same income deriving from real estate can therefore be taxed to a greater or lesser extend depending on the amount of the overall income in which it is included.

Acquisition of real estate
In the event of acquisition of real estate, registration fee is applied or alternatively VAT (depending on the seller) as well as the mortgage and cadastral taxes.
Please note that, according to the principle of alternativity, for acts subject to VAT the proportional registration fee is not applied. The fixed registration fee, the mortgage and cadastral taxes are in any case owed.
How taxes are calculated
Registration, mortgage and cadastral taxes
These taxes (registration fee, mortgage and cadastral taxes) are paid by the notary at the moment of registration.
For the sale of real estate for living (and relative outbuildings) carried out with regard to individuals who do not have commercial, craft or professional activities, the taxable base for the purposes of registration fee, mortgage and cadastral taxes can be provided by the cadastral value of the real estate, instead of the price paid.

Taxes on inheritance and donations

Taxes on inheritance and donations in Italy

The transfer of property and rights caused by death occurred after 3rd October 2006 is subject to inheritance and endowments tax.

Who has to pay and how much has to be paid        

The heirs and legatees who benefit from the following property and rights shall pay this tax:

  • real estate and rights from real estate. The evaluation of the property is done by multiplying the cadastral revenue by the relevant updated coefficients;
  • shares in the capital of a company (the value is given by the net equity);
  • bonds (excluding government bonds);
  • companies (the value is given by the net equity without evaluating immovable goods and good will);
  • credits and money;
  • movable goods (jewels, furniture).

The taxable base is made up of the total net value of the hereditable assets, that is to say of the value of the property and the rights object of the inheritance, net of liabilities and deductible expenses (debts of the deceased, medical expenses and funeral expenses).

The inheritance tax is determined by the office which applies different rates according to the degree of kinship of the heir.

The transfer of companies and company shares are not subject to tax if the heirs work in the company or hold control of the company for a period not less than 5 years from the date of the transfer and if they provide the correct declaration in the declaration of inheritance.

Inheritance declaration

The declaration must be submitted within one year of the date of the start of the inheritance, which usually coincides with the date of the death of the taxpayer.

The form must be filled in: it can be obtained from any local Inland Revenue office or it can be downloaded from the Inland Revenue website (www.agenziaentrate.gov.it) and subsequently submitted at the local Inland Revenue office where the deceased had his/her last residence. If any other form is used, the declaration is null and void.

Those who are obliged to submit the declaration

The following persons are obliged to submit the declaration of inheritance:

  • the heirs and legatees, or their legal representatives;
  • those in possession of the property, in the case of absence or declaration of presumed death;
  • the administrators of the inheritance;
  • the trustees of the vacant succession;
  • the executors of the will;
  • the trustees.

If more than one person is obliged to submit the declaration it is sufficient that it is submitted by just one of these persons.

The heirs and the legatees who have submitted the declaration of inheritance are exonerated from the payment of ICI.

The Inland Revenue office receiving the declaration of inheritance shall pass a copy of it on to each municipality where the properties are located.

Endowments

Taxes concerning endowments and voluntary transfer deeds and rights have also changed due to the effect of the measures cited, which have substantially eliminated taxation on such transfers by applying the register tax.