Questa è una notizia importante che vale la pena conoscere! Il legislatore ha modificato l’art.23 del codice della Crisi di impresa al comma 2 bis, grazie al quale oggi nel corso di una composizione negoziale debitoria con l’Agenzia delle Entrate potrà essere concluso un accordo transattivo relativo ai debiti tributari.
Tale accordo ha ad oggetto il pagamento parziale oppure dilazionato di tutti i debiti tributari, inclusi sanzioni interessi che anteriormente le modifiche apportate dal correttivo erano i soli che si consentiva la riduzione secondo l’art. 25 bis del codice della crisi delle imprese.
Attenzione perchè tale accordo non può riguardare l’iva ed i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione e ciò secondo quanto stabilito dalla decisione UE/Euratom 2020/2053.
L’eventuale accordo transattivo può riguardare anche i tributi locali di cui sono titolari le Regioni, le Provincie ed i Comuni secondo quanto stabilito dall’art.9 comma 1 lettera a) della legge111/2023 legge delega per la revisione del sistema tributario.