Corte Giust. Trib. Piacenza, 16 settembre 2024, n. 120
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Piacenza ha statuito che il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ex art. 28, comma 2,
d.Lgs. n. 346/1990, è tenuto al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 346/1990.
Infatti, il curatore è il rappresentante ex lege, in incertam personam, del soggetto passivo e deve assolvere il pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto che risulterà essere l’erede. Infatti la nomina del curatore dell’eredità giacente si attua quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non vuole possedere i beni ereditari. Con la nomina del curatore di eredità giacente quest’ultimo prende possesso dei beni ereditari ex art. 528 c.c., e pone fine a questo stato di incertezza. La Corte di Giustizia Tributaria di Piacenza ha riconosciuto in capo al curatore dell’eredità giacente di pagare le imposte di successione, così come confermato anche da Cass. civ., sez. trib., 15 luglio 2009, n. 16428.
Questa è una sentenza importante perchè fa luce su un principio controverso ossia: a) il curatore di eredità giacente deve sempre essere in possesso dei beni ereditari; b) ha una responsabilità diretta dei beni e non è semplicemente un rappresentante legale o sostituto del chiamato all’eredità; c) è responsabile del pagamento dell’imposta. A nostro parere è necessario tenere nella dovuta considerazione come il presupposto del tributo successorio coincide sempre il sorgere della delazione per causa di morte. Per quanto riguarda l’elemento soggettivo dell’imposta di successione, occorre distinguere tra i soggetti passivi ed i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione e al pagamento della relativa imposta. A stretto riguardo l’articolo 5 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 prevede che i soggetti passivi dell’imposta sono gli eredi, ai sensi del successivo articolo 28, comma 2 e l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione grava sui soggetti chiamati all’eredità, i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari.
Il successivo comma 5 dell’articolo 28 prevede che «i chiamati all’eredità e i legatari sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell’articolo 31 hanno rinunziato all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’art. 528, primo comma, del codice civile».
Per quanto riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, l’articolo 36 comma 3 del TUS dispone che «Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti». Lo stesso comma rinvia all’articolo 58 testo unico sull’imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per cui i soggetti che hanno pagato l’imposta si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all’Amministrazione finanziaria. Pertanto, fino all’accettazione dell’eredità, chi non è in possesso di beni ereditari non deve rispondere dell’imposta e chi ne è in possesso non deve risponderne oltre il limite del valore dei beni posseduti.
Ed in questo senso, i curatori di eredità giacente sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione sia a pagare l’imposta «nel limite del valore dei beni ereditari posseduti». Tale assunto è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza del 15 luglio 2009, n. 16428, ha ritenuto legittimo l’atto notificato dall’Ufficio dal momento che il curatore dell’eredità giacente è «obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ai fini della relativa imposta, ex art. 38 T.U. successioni, nonché nei limiti del valore dei beni ereditari dei quali è in possesso, al pagamento del tributo».
Con tale Sentenza la Suprema Corte ha stabilito un generale principio di diritto, secondo il quale il curatore dell’eredità giacente è tenuto al pagamento dell’imposta di successione, seppure nei limiti del valore dei beni ereditari dei quali è in possesso. D’altra parte, la circostanza che il curatore di eredità giacente abbia il possesso materiale dei beni che vengono acquisiti alla procedura dell’eredità giacente è previsto dall’art. 528 del codice civile ed è questa la ragione che proprio per ragioni di ufficio, il curatore deve predisporre ogni mezzo per la messa in possesso dei beni ereditari secondo quanto previsto dalla normativa codicistica artt. 529-531, in caso contrario risponde del pagamento dell’imposta di successione.