a cura dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo
Molte persone pensano che attraverso l’istituzione di un Trust si possa evitare il pagamento delle imposte o dei creditori, ma non è così.
E’ ovvio che se l’intento del disponente è quello di agire in frode ai creditori, questi potranno proporre un’azione revocatoria sulla base dei due presupposti: consilium fraudis ed eventus damni.
Si segnala agli utenti un’interessante sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato il sequestro sui beni in trust ex316 cpp, sul presupposto che il disponente ne avesse la materiale disponibilità “uti dominus,” indipendentemente dalla titolarità del diritto in capo a terzi (Cassazione, sentenze 41670/2014 e 21621/2014),
Secondo la Suprema Corte, infatti, è irrilevante la pertinenza dei beni ai reati contestati, dato l’esclusivo fine di garanzia patrimoniale costituente uno dei presupposti della misura cautelare (Cassazione, sentenza 805/2013), e sia, perché il comportamento sleale del trustee ha dato fondamento a un giustificato giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore nei confronti dello Stato.
Questa decisione è in linea con l’attuale orientamento giurisprudenziale del 2011 vd sentenza n. 13276, quindi non stupisce che i giudici di legittimità abbiano deciso secondo queste modalità, anche perché il Trust non può avere finalità elusive, ossia rivolto ad evitare il pagamento delle imposte o peggio ancora evitare di pagare i creditori. Vale la pena ricordare come già nel 2011 la Suprema Corte avesse statuito come “il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzi nell’affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale ‘proprietario’ (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente.
Presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio”. il carattere fraudolento di determinate operazioni negoziali presuppone, quale dato pressochè costante, che l’attività fraudolenta sia nascosta attraverso lo schermo formale di attività o documenti apparentemente regolari (Cass. Sez. 3, n. 40319 del 2016) o l’adozione di un atto formalmente lecito – come l’alienazione di un bene – però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno (Cass. Sez. 3 del 16 maggio 2012 n. 25677).
Secondo la Suprema Corte il trust – anche ove lo si ritenga nullo secondo le norme del codice civile, in quanto sham trust, realizza la coincidenza tra disponente e trustee – ossia ha creato uno schermo formale, un diaframma, tra il patrimonio personale e proprietà costituita in trust, nel quale è confluito il suo patrimonio immobiliare; e ciò ha fatto, in maniera del tutto incontestata, per la finalità elusiva delle ragioni creditorie erariali (sulla rilevanza penale di una tale condotta cfr. Cass. Sez. 5, del 24 gennaio 2011 n. 13276, che ha ritenuto sussistente il fumus del delitto ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 nel caso di sham trust).
Tale schermo formale però può cadere solo quando si riveli la situazione di mera apparenza, quando cioè emerga che, pur nella presenza formale del trust, l’indagato continui ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità. L’atto fraudolento allora, pur se ha natura di sham trust, rende più difficoltosa l’azione di recupero del bene, perchè già con il trust è stato sottratto in un primo momento alle ragioni dell’Erario; in secondo momento perchè comunque, essendo l’atto giuridico formalmente esistente, si dovrà dimostrare la sua nullità, procedendo giudizialmente per ottenere la sua eliminazione dal mondo giuridico e, solo dopo, procedere all’esecuzione sul bene“.
Il consiglio che si può dare agli utenti è di rivolgersi sempre a degli specialisti e non a professionisti generalisti in quanto il trust non deve mai avere scopi fraudolenti.