dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo
Giurisprudenza e dottrina hanno lungamente dibattuto se l’accertamento su un determinato periodo d’imposta contenuto in una sentenza passata in giudicato possa estendersi, con l’efficacia dell’art. 2909 c.c., anche al di fuori del giudizio che ha dato luogo alla sentenza passata in giudicato.
Infatti “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti”anche ad altri periodi (c.d. efficacia esterna del giudicato)
Nel processo tributario l’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’operatività del giudicato formatosi in altra controversia pendente tra le stesse parti con riferimento ad altra annualità (giudicato esterno).
Occorre però che la pronuncia passata in giudicato riguardi il medesimo tributo ed abbia accertato questioni di fatto che costituiscono il presupposto anche dell’altra controversia.
Questo è stato affermato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 3945/5/2021 (presidente Fruscella, relatore Di Giulio), la quale riprende nella sostanza quanto già statuito dalla Suprema Corte nella sentenza Sezioni Unite, che intervenendo ad appianare i contrasti– con la sent. n. 13916 del 16 giugno 2006 – hanno confermato il valore extra litem (ossia l’efficacia vincolante ultrannuale) della soluzione di questioni di fatto o di diritto.
Per le Sezioni Unite, inoltre, l’efficacia ultrannuale del giudicato sarebbe rilevabile d’ufficio, ed anche per la prima volta nel giudizio di Cassazione, purché la parte che la invoca produca copia autentica della sentenza recante l’attestazione del passaggio in giudicato.
Tale principio, secondo la citata sentenza, opera, a determinate condizioni, anche nel processo tributario e in relazione ad altro anno d’imposta (Cass. n. 9512/2009; Cass. n. 13087/2008; Cass. n. 8214/2008; Cass. n. 11226/2007; Cass. n. 24067/2006; Cass. n. 22036/2006).