
lL CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE E’ TENUTO AD ESSERE IMMESSO NEL POSSESSO DEI BENI ED E’ TENUTO A VERSARE L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Piacenza ha statuito che il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ex art. 28, comma 2, d.Lgs. n. 346/1990, è tenuto al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 346/1990.
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