Schede Giuridiche- la Tassazione del Trust trasparente di un minore beneficiario di rendite provenienti da immobili
Qualora nel Trust si scelga il regime di tassazione per trasparenza si applicano gli stessi principi posti a base delle società commerciali.
La tassazione per trasparenza rappresenta un regime fiscale in base al quale i redditi del Trust sono assoggettati a tassazione diretta dei beneficiari, i quali a loro volta li devono indicare nella loro dichiarazione dei redditi ed essere così assoggettati all’aliquota di tassazione.
Invero, la definizione di Trust trasparente o opaco viene ad essere individuata dal legislatore con la DL n. 296 del 27 dicembre 2006 – legge finanziaria del 2007 (vd anche circolari Agenzia dele Entrate 34/E del 2022, 48/E del 2007, 61/E del 2010).
che indica due tipologie di trust:
- Trust Opaco;
- Trust Trasparente;
Nel primo caso, il trust è trasparente quando i beneficiari dei redditi sono individuati e vantano un diritto soggettivo nei confronti del trustee a riscuotere i redditi prodotti dal trust.
In tale ambito è bene considerare che i beneficiari non devono sono essere specificamente identificati nell’atto istitutivo, ma devono essere titolari anche del diritto a pretenderedal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.
Per quanto riguarda, invece, il Trust opaco, il Trustee ha l’assoluta discrezionalità di distribuire il reddito nei confronti dei beneficiari.
Nell’ambito di Trust trasparenti in cui il Disponente ha nominato come beneficiario il proprio nipotino minore, intestando i suoi immobili al Trust medesimo dai quali derivano le rendite, i redditi di locazione derivanti da tale contesto devono essere dichiarati dai genitori del minore, in quanto assoggettati all’usufrutto legale ai sensi dell’art. 324 Codice civile.
Pertanto, se un minore è beneficiario di un trust trasparente i cui redditi da locazione derivino da immobili conferiti nel trust da parte del nonno, questi redditi sono assoggettati all’usufrutto legale dei genitori e devono essere dichiarati da costoro ai sensi dell’art.4 comma uno lettera c del TUIR legge 317 del 1986, conseguentemente i genitori del minore dovranno riportare tali redditi nel quadro RL della loro dichiarazione fiscale.