a cura dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo
Qui di seguito pubblichiamo un contributo utile per chi vuole comprendere un po’ da vicino le principali modifiche della riforma fiscale inerente la razionalizzazione dell’imposta di registro, delle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Di fatto la legge delega inerente la riforma fiscale del. 9 agosto 2023, n. 111 ha indicato una serie di misure volte a razionalizzare la normativa indiretta tributaria fatta eccezione per l’imposta armonizzata, che non è oggetto della presente riforma, anche attraverso l’accorpamento o la revisione della base imponibile o della misura delle imposte applicabili.
Anche se la legge è entrata in vigore il 3 ottobre 2024 sarà applicabile solo a partire dal 1° gennaio 2025.
Infatti l’art. 9 comma 3 del testo legislativo, prevede l’applicazione da tale data di tutti gli effetti giuridici relativi anche agli atti giudiziari e a successioni, scritture private autenticate, i quali potranno godere del nuovo favor legislativo solo a partire dal 1°gennaio 2025.
Per quanto riguarda le aliquote successorie nulla è cambiato!
La legge delega non ha modificato le aliquote fiscali del TUIS che rimane strutturato secondo le precedenti modalità indicate dalla normativa successoria:
a) per le successioni in favore del coniuge e dei parenti in linea retta, rimane l’aliquota del 4%, ma con una franchigia di euro 1.000.000,00 per ogni erede (figlio o coniuge);
b) per le successioni in favore di fratelli e sorelle, rimane la medesima aliquota del 6%, ma con una franchigia di euro 100.000,00 per ogni beneficiario;
c) per le successioni in favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota rimane fissata al 6%, senza franchigia;
d) per le successioni in favore di ogni altro soggetto, l’aliquota è dell’8%, ma senza franchigia;
e) se l’erede è portatore di handicap grave con riconoscimento della legge n104 del 5 febbraio 1992, l’aliquota corrispondente all’imposta di successione, si applica solo sul valore che eccede euro 1.500.000,00.
Cambiano le modalità di pagamento e di liquidazione dell’imposta di successione!
L’imposta non viene più liquidata dall’Agenzia delle entrate così come è avvenuto fino ad ora, si passa, infatti ad un sistema di autoliquidazione ex art. 33 t.u.i.s., da parte degli eredi da eseguirsi nel termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione e comunque dal termine di presentazione della dichiarazione stessa (che resta, però, fissato in un anno dal giorno del decesso.
L’erede potrà effettuare il pagamento entro 90 gg nella misura non inferiore al 20% dell’ammontare totale rateizzando il rimanente importo, in 8 rate trimestrali, oppure se si tratta di importi superiori a 20 mila euro, in un massimo di dodici rate trimestrali.
Il pagamento delle imposte avverrà similmente a quanto già accade per le ipo-catastali.
A parere di chi scrive, una delle problematiche che si rivelano, è che l’autoliquidazione così come indicata nella legge delega potrà sicuramente condurre il contribuente a facili errori interpretativi o di calcolo, soprattutto, per quanto riguarda il pagamento delle imposte ipocatastali in sede di voltura dell’immobile.
Allo stesso tempo deve considerarsi come l’Agenzia delle Entrate si sia riservata il termine di due anni per accertare la correttezza e la veridicità della dichiarazione di successione, con conseguente notifica dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta da effettuarsi nel termine di entro 60 giorni, unitamente alle sanzioni sulla maggiore imposta richiesta.
In un’ottica di semplificazione, il termine di liquidazione poteva ridursi ad un anno dalla presentazione della dichiarazione di successione, così come qualche dubbio e perplessità rimangono sulla liquidazione degli asset ereditari da parte delle banche e degli enti assimilati.
Infatti, il legislatore ha introdotto l’art. 48 del TUIS sulla base del quale gli istituti di credito ed i soggetti assimilati devono procedere allo svincolo delle attività mobiliari (fondi somme etc) cadute in successione, senza aver prova della presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi.
Naturalmente ciò deve avvenire sulla base di tre condizioni:
a) che nell’attivo ereditario ci siano immobili;
b) il beneficiario sia l’unico erede e di età non superiore a ventisei anni;
c) l’importo da svincolare corrisponda a quanto dovuto per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.
Posto che la norma così come formulata è scritta male, non si comprende una simile differenziazione rispetto alle ipotesi di eredi ordinari e credo che tali ultime indicazioni saranno oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In ambito successorio, attualmente la banca richiede agli eredi la produzione di un atto notorio in cuigli eredi:
- devono indicare la propria identità formalizzato davanti a un pubblico ufficiale;
- devono presentare la dichiarazione di successione al solo fine di sbloccare il conto corrente.
La modifica legislativa mirerebbe a semplificare la liquidazione degli asset e permettere agli eredi di ottenere danari necessari per pagare l’imposta di successione.
Credo che nella pratica sarà impossibile ottenere la semplificazione di quanto dichiarato dal legislatore, in quanto l’art. 48 del TUIS si presta ad interpretazioni estremamente discutibili, tanto che le banche come sempre continueranno a seguire la loro prassi.
In sostanza alla fine si fanno le riforme per non cambiare nulla!!