a cura dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo
Piccolo Vademecum per aderire al concordato fiscale
Preliminarmente è necessario verificare quale è la posizione fiscale del contribuente, in quanto la sua posizione debitoria fiscale condiziona sia la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale, sia quella di mantenere efficace l’accordo con il fisco.
Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i già menzionati debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Si ricorda che gli ISA (Indice Sintetico di Affidabilità) sono indicatori che attribuiscono un voto ai contribuenti titolari di partita IVA, per questo motivo vengono anche chiamati “pagella dell’imprenditore”, infatti i contribuenti considerati affidabili per il pagamento dell’imposta ex artt. 10 comma 2 e 24 comma 2 del DLgs. 13/2024, ossia non devono avere:
- debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
- oppure, se sussistenti, devono essere estinti in modo tale che il debito residuo,compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro;
- i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici.
Secondo queste indicazioni, i debiti tributari devono essere estinti (oppure sospesi o rateizzati) entro il prossimo 31 ottobre 2024 (ossia entro il termine per la trasmissione del modello REDDITI 2024 che contiene l’accettazione della proposta di concordato, espressa nel quadro P del modello ISA allegato, oppure nel quadro LM).
Cosa si intende per debito fiscale accertato?
Si intende per debito fiscale accertato, tutte quelle somme le quali sono accertate dal “fisco” e decise con sentenza passata in giudicato.
Il concetto di debito fiscale introdotto con questa normativa “che preclude la proposizione del concordato” fa riferimento a debiti fiscali definitivi (passati in giudicato per i quali è preclusa l’impugnazione) e ciò sempre nel periodo d’imposta precedente all’applicazione della misura.
Sono esclusi dalla decadenza gli avvisi bonari conseguenti alla liquidazione automatica e/o al controllo formale della dichiarazione, inoltre, sono esclusi i debiti per tributi locali, rilevando solo quelli per tributi amministrati dall’Agenzia.
In caso di adesione al concordato, il possesso della condizione sopra indicata (ossia l’assenza di debiti tributari e contributivi con riferimento al 2023 o l’estinzione di quelli superiori a 5.000 euro) deve essere attestata barrando le caselle:
– del rigo P01 del modello CPB del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
– del rigo LM60 della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario.
Quindi quali sono le condizioni ostative per la presentazione del concordato?
Non possono accedere al concordato i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
- adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.
Per quanto riguarda la sussistenza dei debiti fiscali invece
vi è decadenza dal concordato se vi sono debiti fiscali e se sussistono i requisiti ai art. 22 comma 1 lett d) del DLgs. 13/2024 prevede che il contribuente decade dal concordato se “vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2”, pertanto la causa di decadenza dal concordato deve essere sempre valutata con riferimento alla posizione debitoria individuale del contribuente, la quale deve fare riferimento “al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.
Se vuoi maggiori informazioni o far controllare la tua posizione personale puoi inviare una tua specifica richiesta alla nostra mail: info@studiolegaledarezzo.com