(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile|Sentenza|10 novembre 2020| n. 25164)

a cura dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25164 del 10 novembre 2020 ha precisato i criteri da seguire per la liquidazione del danno morale, il quale sebbene costituisce una voce del tutto autonoma rispetto al danno biologico è ricompresa all’interno delle tabelle di Milano usate attualmente come riferimento per la liquidazione del danno.

Secondo questa decisione, il danno morale deve essere inteso come una «sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo».

La Suprema Corte secondo questa sentenza considera il danno morale una voce del tutto autonoma non assimilabile al danno biologico, in quanto intesa come sofferenza interiore e non relazionale e pertanto meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare. (cfr. Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019).

Ma perché vi sia un’autonoma valutazione del danno morale è necessario che il giudice di merito valuti tutte le ulteriori conseguenze dannose che il danneggiato ha avuto rispetto alle situazioni «dinamico-relazionali» che integrano sempre e necessariamente la natura del danno alla salute.

I profili risarcitori cui si dovrà fare riferimento, secondo questa decisione, dovranno riguardare:

1) l’esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) ed in caso positivo accertare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;

3) in caso negativo, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando il solo danno dinamico-relazionale;

4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale automaticamente inserita in tabella e ciò secondo quanto previsto dall’art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.

I giudici di legittimità descrivono, inoltre, il corretto iter da seguire nel riconoscere e liquidare il danno morale, subordinandolo alla previa liquidazione del danno biologico eventualmente personalizzato, valutando se la menomazione accertata incida in maniera rilevante sugli aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati dal giudice di merito.

In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica anche un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, il tutto finalizzato a considerare la componente morale da lesione dell’integrità fisica prevista dall’art. 138 Codice Assicurazioni private, punto 2, lett. a) ed e), comportando in tale modo una valutazione del punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell’impatto di questo ha sulla psiche del danneggiato.

La questione certamente controversia è quella di valutare all’interno delle tabelle di Milano sia il danno relazionale-dinamico sia il danno morale, le quali le comprendono interamente.  

In tali casi il danneggiato ha l’onere di provare lì dove possibile il danno morale e nei casi in cui non sia provata la sofferenza derivante da tale danno, il quantum risarcitorio dovrà essere limitato al solo valore del solo danno biologico e ove provato a quello dinamico- relazionale con la conseguenza che il valore del danno biologico potrà essere personalizzato ed aumentato fino al 30%.

E’ chiaro che la valutazione della massima personalizzazione costituisce un giudizio del tutto autonomo da parte del giudice e dovrà essere adeguatamente provato dalla parte, anche perché secondo l’insegnamento della Suprema Corte il danno morale deve essere inteso quale «sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e solo in questo caso potrà dare luogo ad un compenso aggiuntivo.

Tale compenso, si ricorda, non è però dovuto automaticamente, tanto che sul punto il danneggiato sarà tenuto a provare rigorosamente la fattispecie dannosa  fornendo ex art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., la prova che i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno sono stati causa dell’evento causalmente riconducibili alla condotta del danneggiante dal quale far derivare il danno morale.

Dal punto di vista probatorio, si ricorda come la prova deve riguardare la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione, tenendo presente che l’onere di allegazione e di contestazione della prova sono funzionali al diritto di difesa, in quanto consentono di circoscrivere allo stesso tempo i fatti da provare dal quale il Giudice può trarre secondo il  principio “iura novit curia” ex art. 113, comma 1, cod. proc. civ., valutazioni e qualificazione giuridiche anche diverse dai fatti rappresentanti, ricercando l’applicazione delle norme applicabili al caso concreto.

Nella prassi però, l’onere di allegazione e contestazione da parte del danneggiato non viene svolto in maniera corretta, non sempre quest’ultimo è in grado di     fornire una adeguata prova del danno non patrimoniale concretamente subito.    

In molti casi l’assunzione del concreto e certo pregiudizio del danno morale può essere valutato anche per tramite di presunzioni così come ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 233 del 2003, secondo la quale il giudice è tenuto, lì dove richiesto dal danneggiato, ad una concreta valutazione del danno morale in quanto autonoma componente del danno alla salute[1], la cui prova, si ricorda, può essere fornita, non solo attraverso presunzioni, ma anche tramite fatti notori e massime di esperienza, i quali non sono soggetti a prova ed allegazione.

Il passo compiuto dalla Suprema Corte nella sentenza qui in commento investe proprio le modalità attraverso le quali il danneggiato deve provare il danno morale, le quali possono anche estrinsecarsi attraverso l’ammissione di prova per presunzioni fondate sulle massime di esperienza, che renderebbero meno gravosa per il danneggiato, la prova del danno morale e che in mancanza comporterebbe  estenuanti allegazioni di capitoli di prova su fatti difficilmente esternabili, come ad esempio la sofferenza degli stati d’animo provati.

In buona sostanza tanto più grave è il danno alla salute, tanto più facile è stabilire l’esistenza di un danno morale, morfologicamente diverso da quello dinamico – relazionale, il quale può essere provato anche per presunzioni e per massime di esperienza secondo l’id quod plerumque accidit, in quanto determinate menomazioni dinamico-relazionali possono incidere nello stato di sofferenza che il danneggiato ha avuto nel sinistro.

La sentenza della Suprema Corte in commento segna un nuovo passo, perchè va ad incidere sul regime di allegazione della prova del danno morale.

Purtuttavia è necessario ribadire come il regime di allegazione dei fatti di cui si sostanzia la prova è rivolto alla necessità di garantire il diritto di difesa delle parti in giudizio, ed è sempre e comunque rimesso alla discrezionalità del giudice valutare i fatti assunti dalle parti, indubbiamente il ricorso a presunzioni o a massime di esperienza faciliterebbe sicuramente il giudice nella liquidazione del danno, conferendo al danneggiante un maggior onere di contestazione sulla prova del danno morale sofferto.

L’utilizzo delle prove indirette nell’ambito del danno morale apre di fatto la strada ad una autonoma valutazione del danno morale, il quale dovrà essere calcolato prendendo in considerazione il valore del danno non patrimoniale determinato dalle tabelle di Milano incrementato sulla base di coefficienti automatici prestabiliti.

Dal punto di vista pratico per determinare il danno morale, quale diretta derivazione dal danno alla salute, dovrà essere considerato il valore del danno non patrimoniale da lesione, ed in assenza di prova, la componente morale del danno dovrà essere esclusa, applicando la sola voce del danno biologico.

La valutazione di tale personalizzazione del danno non è un evento automatico che il danneggiato può chiedere tout cour, ma costituisce sempre e comunque un evento eccezionale da valutare caso per caso, il quale potrà essere riconosciuto solo se sussistono circostanze eccezionali e specifiche e potrà essere calcolato solo facendo riferimento alla componente del danno biologico con esclusione del danno morale. (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).

Infatti la valutazione del danno morale è sempre ricompresa all’interno delle tabelle di Milano e non può mai essere liquidata a parte, perché in tal caso tale voce verrebbe duplicata. (Cass. Civ. 5242/14).


[1]  Corte costituzionale n. 233 del 2003- così come di qualsiasi altra vicenda lesiva di un valore/interesse della persona costituzionalmente tutelato è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa.