dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo

Tra le novità importanti in tema di legge delega della riforma penale legge 134/2021, vi è la modifica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge 689/1981 che prevedono l’innalzamento da due a quattro anni il limite massimo entro il quale la pena detentiva potrà essere sostituita dal giudice.

La novità vera della legge delega sta nell’abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e al loro posto si introducono: a) la detenzione domiciliare e la semilibertà (la cui disciplina è mutuata dalle omonime misure alternative alla detenzione).

Quali sono i problemi pratici che si potrebbero avere con l’ingresso di tale disciplina sanzionatoria?

Certamente la mancanza dell’adozione della pena sostitutiva e dell’affidamento al servizio sociale potrà creare problemi per il condannato per l’espiazione alla pena detentiva qualora queste misure non vengano sostituite con la detenzione domiciliare o con la semilibertà.

Il condannato per evitare problemi di sorta dovrà sempre effettuare la richiesta al Giudice di sorveglianza, da “libero sospeso” secondo quanto previsto art. 656, comma 5, cpp, della misura alternativa dell’affidamento in prova “allargato” ex articolo 47, comma 3-bis, legge 354/1975, o.p.

Per quanto riguarda le sanzioni sostitutive queste sono state estese per le condanne fino a 4 anni ed in questo senso la riforma mira a modificare la pena pecuniaria ed a potenziare il lavoro di pubblica utilità, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 274/2000.

Degno di nota sono anche alcune novità a proposito del patteggiamento e degli effetti del decreto penale di condanna, i quali possono avere importanti effetti di espiazione della pena per il condannato, così come accade negli USA, sempre se quest’ultimo si impegni ad effettuare lavoro di pubblica utilità e risarcisca il danno, eliminando le conseguenze del reato.

Novità anche per quanto riguarda gli effetti sulla confisca, questa può essere revocata (purché non si tratti di confisca obbligatoria), se il condannato elimina gli effetti del reato e risarcisca il danno.

Circostanza questa già apprezzata nell’ambito dei reati tributari, attraverso il pagamento del tributo evaso e l’eliminazione degli effetti del danno erariale, con l’effetto di far beneficiare il condannato della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cp.

Secondo alcuni interpreti sicuramente la discrezionalità del giudice dell’esecuzione assumerà un ruolo decisivo nella scelta delle sanzioni, con l’effetto che al condannato potrebbe essere imposta l’esecuzione della semilibertà o della detenzione domiciliare in relazione a condanne per le quali, in base agli art. 656, comma 5, e 678, cpp, avrebbe potuto ottenere ben più ampie misure quali;

  1. l’affidamento al servizio sociale (articolo 47, commi 3 e 3-bis, ordinamento penitenziario);
  2. l’affidamento terapeutico (articolo 94, Dpr 309/1990);
  3. la sospensione della pena (articolo 90, Dpr 309/1990).

Da ricordare alcuni aspetti salienti della legge delega relativi alle nuove pene sostitutive della detenzione tanto che:

  • le pene detentive entro i 3 e 4 anni potranno essere sostituite con la semilibertà o la detenzione domiciliare sempre se il condannato non si opponga – con il lavoro di pubblica utilità di durata pari alla pena sostituita;
  • Per le pene detentive la cui condanna è circoscritta ai dodici mesi, queste potranno essere sostituite con la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità o con la pena pecuniaria (multa o ammenda).

Stesso tipo di applicazione si avrà anche per gli effetti punitivi prescritti con il decreto penale di condanna, il quale qualora prevederà una pena detentiva, questa potrà essere sostituita con la pena pecuniaria e se il condannato non si oppone, con il lavoro di pubblica utilità di durata pari alla pena sostituita.

Attenzione quindi al nuovo regime sanzionatorio.