a cura dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo

L’acconto sul prezzo è un semplice anticipo sull’importo totale e viene corrisposto al venditore per l’acquisto del bene, ed in caso di mancata conclusione dell’affare dovrà essere restituito all’acquirente.

Qualora le somme vengano versate a titolo di caparra confirmatoria, prevista dall’articolo 1385 del codice civile, questa ha rilevanza risarcitoria nell’ipotesi di inadempimento e potranno esservi due effetti:

  1. Se l’acquirente sarà inadempiente, il venditore la potrà trattenere a titolo di risarcimento del danno subito;
  2. Se il venditore sarà inadempiente, l’acquirente potrà richiedere la restituzione del doppio della caparra versata ottenendo così un risarcimento del danno forfettario, a meno che non provi di aver subito un maggior danno, ma per questo occorre l’accertamento giudiziale.

Quando si versano delle somme alla stipula del contratto preliminare è sempre necessario specificare a che titolo vengono versate, se sono a titolo di anticipo sul prezzo pattuito o di acconto sulla prestazione dovuta oppure a titolo di caparra confirmatoria.

Attenzione ai termini! Ricordatevi che non sempre si ha diritto al doppio della caparra in caso di inadempimento!