La Suprema Corte con l’ordinanza n. 2307/14 , ha sancito per le prime case che le cantine vengano escluse dal conteggio della superficie utile.
La Corte di Cassazione in questo provvedimento ha sancito che non costituisce superfice utile complessiva di un immobile, le superfici delle cantine e delle soffitte (sottotetto), nonché la superficie esterna di pertinenza del condominio.
Va ricordato che dal 1 gennaio 2014, ai fini dell’imposta di registro, per usufruire dei benefici non si fa più riferimento al Dm del 2 agosto 1969, ma alla categoria catastale dell’immobile (che deve essere diversa da A/1, A/8 e A/9).
Mentre se la vendita è soggetta a IVA valgono ancora i vecchi criteri così come previsto dalla Sentenza n. 23507/2014.