A Berlino è stato siglato l’accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie contro l’evasione fiscale internazionale a partire dal 2017. Un accordo che riguarda 51 paesi e che si estenderà a 92 nel 2018.
Con un comunicato tra l’altro anticipato sul Sole 24 la scorsa settimana, il Ministero dell’Economia e Finanze, in occasione del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE (composto da 123 giurisdizioni più diversi organismi internazionali) che si è tenutosi a Berlino, 51 Paesi hanno sottoscritto l’accordo per l’implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common Reporting Standard, elaborato dall’OCSE) a partire dal 2017. Altri 7 Paesi si sono impegnati a scambiare le informazioni a partire dalla stessa data, ancorché oggi non abbiano firmato l’accordo. A partire dal 2018 agli ‘early adopters’ si aggiungeranno ulteriori 34 Paesi.
Si tratta del punto di arrivo di un intenso e prolungato sforzo internazionale orientato a conseguire un accordo politico e tecnico tale da cancellare il segreto bancario. Risultato che può oggi dirsi raggiunto e implementato a partire dal 2017. In concreto, le attività di verifica sui conti saranno avviate dagli intermediari finanziari dei paesi early adopters già dal primo gennaio 2016.
L’Italia è sempre stata in prima linea nelle attività di contrasto all’evasione fiscale e ha sostenuto l’adozione di uno standard internazionale sin dai primi tentativi, partecipando al Gruppo dei 5 (G5: Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito) che ha elaborato, insieme agli Stati Uniti, l’accordo per l’applicazione del FATCA e il miglioramento della compliance fiscale internazionale.
Infine, il MEF precisa che in qualità di presidente di turno del Consiglio dell’Unione Europea, l’Italia ha finalizzato il testo della nuova Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa, ottenendo l’accordo politico in occasione della riunione Ecofin del 14 ottobre. La nuova Direttiva impegna gli stati membri dell’Unione europea ad adottare il Common Reporting Standard a partire dal 2017 (con l’eccezione dell’Austria che adotterà lo standard dal 2018).
Real Estate Taxes
How real estate is identified
Real estate is identified using the land registry categories assigned by the provincial offices of the Inland Revenue (previously offices of the Department of the territory or Technical Tax Offices) that are normally reported in the legal documents with which the same real estate is transferred.
Each urban real estate unit belonging to groups ‘A’, ‘B’ and ‘C’ is assigned a category and class according to its internal and external characteristics, and its intended use. After that the official value of the property is determined, by applying the valuation rate defined for each category and class and published in the Official Journal. The real estate units belonging to groups ‘D’ and ‘E’ are assigned the relative category and value by carrying out a direct estimation.
How the official value of property is determined
The official value of property is obtained by multiplying the size of the real estate unit (rooms, square metres or cubic metres) times the valuation rate.
For example, for an apartment belonging to the land registry category A/2, class 5, situated in an average municipality with only one census area, it is possible to identify in the Official Journal a rate that, multiplied by the number of rooms, provides the official value of the real estate property. So, if the rate is of 300 euros and there are 4 rooms then the value will be 1,200 euros.
In order to take account of the cost of living, an established official property value can be ‘re-evaluated’, that is it can be increased by a certain percentage, thus incrementing also the base for the application of taxes.
How the official value of property is determined
Owners must report new buildings to the provincial office of the Inland Revenue within 30 days from the time the building become habitable or in any case suitable for their intended use.
Currently, by using the electronic procedure named DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati), the taxpayer suggests the official property value, with the help of a qualified expert.
In case the Inland Revenue amends the official property value already assigned or suggested by the taxpayer, it must notify the interested person of the new value established. It is possible to lodge an appeal against this decision to the competent tax commission, within 60 days of its notification.
Variations and transfers
Whoever must register a document for the transfer property rights of real property or submit a declaration of inheritance (usually a notary or the heir) is also required to lodge a request for transfer to the provincial office of the Inland Revenue, within 30 days of the registration.
The request allows the registration of the land registry documents and the transfer of full ownership or of any other property right.
This obligation can be absolved by public notaries requesting the ‘automatic transfer as per the transcription note’, on the basis of which the adjournment of the land registry documents is directly carried out, with the help of the information provided for the transcription, in the land registry offices.
Should there be variations of an objective character, meaning variations that have concerned, in a permanent way, the type, consistency or intended use of the real estate; the interested parties are required to submit a specific request to the provincial office of the Inland Revenue. This must be done by 31st January of the year following the one in which the works were terminated.
Currently, variations and transfers can be handed in on magnetic storage support, thus allowing the immediate updating of the documents.
Buildings taxation
Real estate – land and buildings – are subject to taxes that affect their income (Irpef and its supplements), their possession as assets and their transfer, carried out either by deed between living persons – such as endowment or acquisition – or by inheritance, as well as by usucaption.
In case of transfer on the basis of acquisition, the taxes applied are the registration fee (or alternatively VAT), and the mortgage and cadastral tax. In case of transfer on the basis of endowment (or inheritance), as well as the mortgage and cadastral taxes, the inheritance and endowment duties are owed. The latter varies according to the beneficiaries involved (see “Inheritance and Endowments”).
Please note that, according to the principle of alternativity, for acts subject to VAT the proportional registration fee is not applied. The fixed registration fee, the mortgage and cadastral taxes are in any case owed.
As regards Irpef, the income deriving from real estate is cumulated with the other forms of income of the owner and taxed according to the rates foreseen for this tax.
Since Irpef rates are progressive, the same income deriving from real estate can therefore be taxed to a greater or lesser extend depending on the amount of the overall income in which it is included.
Acquisition of real estate
In the event of acquisition of real estate, registration fee is applied or alternatively VAT (depending on the seller) as well as the mortgage and cadastral taxes.
Please note that, according to the principle of alternativity, for acts subject to VAT the proportional registration fee is not applied. The fixed registration fee, the mortgage and cadastral taxes are in any case owed.
How taxes are calculated
Registration, mortgage and cadastral taxes
These taxes (registration fee, mortgage and cadastral taxes) are paid by the notary at the moment of registration.
For the sale of real estate for living (and relative outbuildings) carried out with regard to individuals who do not have commercial, craft or professional activities, the taxable base for the purposes of registration fee, mortgage and cadastral taxes can be provided by the cadastral value of the real estate, instead of the price paid.
Taxes on inheritance and donations
Taxes on inheritance and donations in Italy
The transfer of property and rights caused by death occurred after 3rd October 2006 is subject to inheritance and endowments tax.
Who has to pay and how much has to be paid
The heirs and legatees who benefit from the following property and rights shall pay this tax:
- real estate and rights from real estate. The evaluation of the property is done by multiplying the cadastral revenue by the relevant updated coefficients;
- shares in the capital of a company (the value is given by the net equity);
- bonds (excluding government bonds);
- companies (the value is given by the net equity without evaluating immovable goods and good will);
- credits and money;
- movable goods (jewels, furniture).
The taxable base is made up of the total net value of the hereditable assets, that is to say of the value of the property and the rights object of the inheritance, net of liabilities and deductible expenses (debts of the deceased, medical expenses and funeral expenses).
The inheritance tax is determined by the office which applies different rates according to the degree of kinship of the heir.
The transfer of companies and company shares are not subject to tax if the heirs work in the company or hold control of the company for a period not less than 5 years from the date of the transfer and if they provide the correct declaration in the declaration of inheritance.
Inheritance declaration
The declaration must be submitted within one year of the date of the start of the inheritance, which usually coincides with the date of the death of the taxpayer.
The form must be filled in: it can be obtained from any local Inland Revenue office or it can be downloaded from the Inland Revenue website (www.agenziaentrate.gov.it) and subsequently submitted at the local Inland Revenue office where the deceased had his/her last residence. If any other form is used, the declaration is null and void.
Those who are obliged to submit the declaration
The following persons are obliged to submit the declaration of inheritance:
- the heirs and legatees, or their legal representatives;
- those in possession of the property, in the case of absence or declaration of presumed death;
- the administrators of the inheritance;
- the trustees of the vacant succession;
- the executors of the will;
- the trustees.
If more than one person is obliged to submit the declaration it is sufficient that it is submitted by just one of these persons.
The heirs and the legatees who have submitted the declaration of inheritance are exonerated from the payment of ICI.
The Inland Revenue office receiving the declaration of inheritance shall pass a copy of it on to each municipality where the properties are located.
Endowments
Taxes concerning endowments and voluntary transfer deeds and rights have also changed due to the effect of the measures cited, which have substantially eliminated taxation on such transfers by applying the register tax.
Information to International Client of FATCA AGREEMENT
RECOMMENDATION TO US INTERNATIONAL CLIENT
The FATCA agreement and the act itself will enter into force by 1 July 2014.
Within the scope of the implementation of the FATCA agreement, all banks are required to disclose information on US accounts to the US Internal Revenue Service (IRS) This Firm would like to take this opportunity to advise its United States (US) Citizens and residents about the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and its significance to the parties concerned and their accounts held with Swiss and European Bank’s. The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is an Act legislated under the laws of the United States of America (US) that requires US Persons to report their financial accounts held outside the United States and for foreign financial institutions to report to the International Revenue Service (lRS) about their American client. Failure or non-compliance with the Act results in a 30% withholding of certain payments to accounts held by non-cooperating citizens.
FACTA agreement applies to all domestic and international offshore financial institutions operating in all offshore countries. US bank clients receive a letter from their bank, in which the bank requests their consent to its reporting of their account information to the IRS. Enclosed with the letter is an information letter from the FTA describing the steps involved in a possible administrative assistance procedure under the FATCA agreement. The United States can request administrative assistance only after it has received the aggregate reports from the bank and once the Protocol of Amendment to the double taxation agreement of 23 September 2009 has entered into force. This firm is available to give all assistance that you need to carry out your tax position.
With Regards
Avv. Mario Paolo D’Arezzo LL.M, PdD
Cypriot tax – A little overview of economic substance
The Tax residency is determined by application of management and control of company. If the parties do not provide a formal definition of place of managemente and control of Company, the Cyprus authorities will follow the definition of “place of effective management” provided by the OECD model convention.
However if you need to open a Cyprus Company, and you need to operate as an effective and real Cyprus company, you need to evaluate very well these basic parameters as well as:
1) The majority of the directors of the company are residents in Cyprus;
2) The main important company decisions are taken in Cyprus by the local directors;
3) The headquarters of the company are maintained in Cyprus;
4) the Company has an economic substance in Cyprus;
With reference to this last issue, we have to consider that a Cyprus company has as an economic substance in Cyprus, when there is a specific economic reason to operate from this State.
The concepts of “Economic substance” and “beneficial ownership” are extremely important in International European taxation as more and more countries are looking deeper into the “substance” of holding companies and challenge the beneficial ownership of their income as for example Italy.
As such, companies may be subject to evaluate by the tax authorities whereby substantial evidence for the substance of the company should be provided as well as real justification for their existence.
It is a rather dangerous exercise to try to codify what actions need to be taken by any company to enhance its substance. It simply cannot be an exercise of generalisation. Thus, careful planning and sophisticated tax advice is always needed to determine the extent of enhancing the substance of a company.
In any case many international company find Cyprus’s tax system an attractive jurisdiction for holding, financing, trading and intellectual property structures. We summarises the main benefits, and the tax laws multinationals should be aware of when choosing to operate there.
In particular, we would underline the main benefit of this jurisidiction :
- Low corporate taxation at the rate of 12.5%;
- Extended and exceptionally beneficial network of double tax treaties;
- Full adoption and compliance with the EU Directives;
- Unilateral tax-relief for foreign tax suffered is granted irrespective of the absence of a double tax treaty;
- Attractive intellectual property regime;
- Group re-organisations can be implemented without any tax consequences;
- Tax relief for group losses and losses carried forward for the next five years.
- No withholding tax on dividends, interest and royalties paid to non tax residents;
- Gains from trading and disposal of securities are tax exempt;
- No capital gains tax from the sale of property situated outside of Cyprus;
- Dividend income is tax exempt upon easily met conditions;
- No inheritance and gift tax;
- Attractive permanent establishment rules;
- Low personal tax rates and introduction of significant incentives for first time employment in Cyprus for highly paid non-resident individuals.
La nuova normativa della Voluntary Disclosure
Il nuovo disegno di legge prevede l’introduzione di quest’ultima fattispecie, la quale prevede una particolare procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) del contribuente con l’Amministrazione Finanziaria, da attivarsi entro il 30 settembre 2015, finalizzata all’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
L’obbiettivo del legislatore è quella di mettere in condizione il contribuente italiano di regolarizzare la propria posizione fiscale, attraverso il pagamento delle imposte dovute, beneficiando di particolari riduzioni delle sanzioni amministrative tributarie irrogabili e della esclusione della punibilità per gran parte dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 nonché per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
L’articolo 1 del disegno di legge introduce un nuovo articolo 5-quater nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in cui sono disciplinati i tratti salienti della procedura di collaborazione volontaria.
L’effetto delle indicazioni dell’OCSE sarà quello di ottenere un graduale abbandono del segreto bancario da parte dei Paesi attualmente caratterizzati dall’assenza di scambi automatici delle informazioni.
L’effetto per il sistema finanziario italiano sarà quello di tassare il contribuente secondo il principio del worldwide principle di ogni suo reddito prodotto all’estero.
Sulla base dell’attuale disegno di legge alla Camera sembrerebbe non esservi il limite di applicare la voluntary disclosure alle sole violazioni riguardanti l’omessa o inesatta compilazione del quadro RW, (commesse da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici) ma di estenderlo anche fattispecie diverse.
La questione sarà quella di verificare la tipologia applicativa delle fattispecie diverse, ed il grado di incidenza di questa problematica anche alle fiduciarie ed alle società proprietarie di Trust Fund. Questa norma, infatti, riguarda in particolare anche tutti i Trustee che hanno una preciso onere di rivelare tutti quei conferimenti effettuati da contribuenti italiani che si nascondevano attraverso il proprio trust o fiduciarie straniere.
L’attuale testo alla studio della Camera prevede l’ampliamento in misura importante dei confini applicativi della collaborazione volontaria rispetto alla precedente versione dei disegni di legge n. 2247 e 2248 e, soprattutto, rispetto alla versione del decreto legge n. 4/2014, con interventi diretti sia alla estensione dell’ambito soggettivo di applicazione (includendo anche le società di capitali ad esempio) sia dell’ambito oggettivo includendo violazioni riguardanti l’applicazione della normativa interna in materia di redditi sulle persone (fisiche e giuridiche), l’IVA, l’IRAP e la disciplina dei sostituti d’imposta.
Alla luce di tali considerazioni potrebbe essere oggetto di regolarizzazione di tutte quelle condotte penalmente rilevanti quali ad esempio:
a) l’utilizzo di fatture per prestazioni inesistenti;
b) Transazioni fiscali nell’ambito strutture societarie – infragruppo (transfer pricing) attraverso le quali viene ridotta la base imponibile Irpef od Ires;
c) l’utilizzo di società cosiddette “esterovestite” (intese quali società fittiziamente localizzate in uno Stato a fiscalità agevolata, allo scopo di sottrarsi al sistema fiscale italiano);
d) l’utilizzo di “stabili organizzazioni occulte” ( intendendosi con tale termine tutte le sedi fisse di affari in cui un’impresa estera esercita, in tutto o in parte, la sua attività, in forma consapevole o inconsapevole – attraverso un’organizzazione di uomini e mezzi ovvero per il tramite di un soggetto il quale agisce in qualità di agente dipendente/indipendente – senza tuttavia dichiarare, all’autorità fiscale del Paese in cui è localizzata, i relativi proventi dalle stesse generati e ad esse direttamente imputabili).
Attualmente potrebbe essere estremamente interessante per i professionisti verificare se tra i propri clienti vi siano casi che potrebbero avere rilevanza penale al fine di considerare le ipotesi di voluntary disclosure, o altre alternative.
2. Casi di esclusione della punibilità penale
L’articolo 5-quinquies – introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall’articolo 1 del disegno di legge in oggetto – alla lettera a) del comma 1 prevede che, nei confronti di coloro che aderiscano alla collaborazione volontaria, sia esclusa la punibilità per i seguenti reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:
a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2);
b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3);
c) dichiarazione infedele (articolo 4);
d) omessa dichiarazione (articolo 5);
e) omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis);
f) omesso versamento dell’IVA (articolo 10-ter). Resta ferma, invece, la punibilità per i reati di:
g) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000);
h) occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10);
i) indebita compensazione (articolo 10-quater) e
j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11).
Qualche perplessità sussiste in merito alla differente irrogazione di pena per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (non punibile) e quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti (punibile).
La perplessità nasce proprio dalla tipologia di questi reati, che a parere di chi scrive, appaiono essere simili tanto che la pena comminata è sostanzialmente identica.
Si vuole sottolineare come per il reato di dichiarazione fraudolenta attraverso l’uso di fatture per operazioni inesistenti, la norma preveda la non punibilità, per coloro i quali invece hanno dichiarato falsa fatturazione al fine di recare direttamente un danno all’Erario sussiste la piena punibilità .
L’accesso alla procedura di collaborazione volontaria da parte di chi ha dichiarato le fatture false – accesso reso possibile dalla prevista esclusione della punibilità del reato di dichiarazione fraudolenta – finisce pertanto con il risolversi in una denuncia verso coloro i quali hanno emesso le fatture false, le quali non essendo coperte da causa di non punibilità, non potrànno invece avvalersi, a loro volta, della procedura di collaborazione volontaria.
Il differente regime credo che risieda nelle speranze del legislatore, che nell’ambito dei documenti e delle informazioni che l’autore del reato dichiarativo dovrà obbligatoriamente fornire all’Amministrazione, e sicuramente emergerà il nominativo dell’emittente delle fatture false fraudolentemente dichiarate con conseguente ovvia punibilità.
Orbene trattandosi di fattispecie criminose che presuppongono una complicità tra gli autori dei due distinti reati, sarà quindi piuttosto probabile che l’autore del reato non punibile (quello dichiarativo) si astenga dal richiedere l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria sul presupposto che non intende denunciare l’autore del reato punibile (quello di emissione).
Per tali motivi, al fine di incentivare l’emersione di tali fattispecie, che peraltro sono quelle che comportano un costo maggiore per la loro regolarizzazione (rilevando, generalmente, le stesse ai fini di più tributi), si potrebbe anche valutare l’opportunità di estendere la previsione di non punibilità anche al reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Considerata peraltro la netta differenza, in punto di disvalore sociale, esistente tra i delitti contraddistinti da fraudolenza e quelli risolventisi in mere infedeltà o omissioni della condotta, si potrebbe inoltre ipotizzare la previsione di un importo diversificato delle sanzioni amministrative irrogabili in caso di adesione alla procedura in esame e ciò con evidenti violazioni sul principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, per manifesta ed iniqua applicazione della sanzione rispetto ai contenuti delle due fattispecie incriminatrici.
3. Determinazione delle sanzioni amministrative tributarie e del costo complessivo della regolarizzazione
L’articolo 5-quinquies – introdotto nel decreto-legge n. 167 del 1990 dall’articolo 1 del disegno di legge in oggetto – prevede al comma 4, ultimo periodo, che “nei confronti del contribuente che si avvalga della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto”. Purtuttavia si deve rilevare l’assoluta incertezza sulle sanzioni da applicare in proposito, sarebbe infatti opportuno un effettivo chiarimento sulle sanzioni amministrative tributarie irrogabili sulla base del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, rendendo con ciò automaticamente applicabili, anche ai fini della collaborazione volontaria, i criteri generali di applicazione e graduazione delle sanzioni ivi previsti, con conseguente operatività, tra gli altri, degli istituti del cumulo giuridico, della progressione e della continuazione, nonché possibilità di riconoscimento delle riduzioni e delle cause di non punibilità ivi stabilite, ove di fatto ne ricorrano le condizioni.
Per quanto concerne invece la determinazione del costo complessivo della regolarizzazione (comprensivo delle imposte nel loro importo integrale, degli interessi e delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla legge), va segnalato che per la regolarizzazione di casistiche che siano state originate da ipotesi di evasione pregressa ai fini di più tributi come ad esempio all’IRPEF, all’IVA e all’IRAP sarà detto costo pari ad un valore percentuale (calcolato sul valore complessivo delle attività da regolarizzare) che si avvicina, in taluni casi, all’ottanta/novanta per cento.
E’ evidente che costi così elevati sono tali da rendere poco plausibile l’accesso alla procedura, ma attualmente potrebbe aggirarsi sul 20%.
il Trust fittizio non protegge il patrimonio
a cura dell’avv. Mario Paolo D’Arezzo
Molte persone pensano che attraverso l’istituzione di un Trust si possa evitare il pagamento delle imposte o dei creditori, ma non è così.
E’ ovvio che se l’intento del disponente è quello di agire in frode ai creditori, questi potranno proporre un’azione revocatoria sulla base dei due presupposti: consilium fraudis ed eventus damni.
Si segnala agli utenti un’interessante sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato il sequestro sui beni in trust ex316 cpp, sul presupposto che il disponente ne avesse la materiale disponibilità “uti dominus,” indipendentemente dalla titolarità del diritto in capo a terzi (Cassazione, sentenze 41670/2014 e 21621/2014),
Secondo la Suprema Corte, infatti, è irrilevante la pertinenza dei beni ai reati contestati, dato l’esclusivo fine di garanzia patrimoniale costituente uno dei presupposti della misura cautelare (Cassazione, sentenza 805/2013), e sia, perché il comportamento sleale del trustee ha dato fondamento a un giustificato giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore nei confronti dello Stato.
Questa decisione è in linea con l’attuale orientamento giurisprudenziale del 2011 vd sentenza n. 13276, quindi non stupisce che i giudici di legittimità abbiano deciso secondo queste modalità, anche perché il Trust non può avere finalità elusive, ossia rivolto ad evitare il pagamento delle imposte o peggio ancora evitare di pagare i creditori. Vale la pena ricordare come già nel 2011 la Suprema Corte avesse statuito come “il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzi nell’affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale ‘proprietario’ (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicati dal disponente.
Presupposto coessenziale alla stessa natura dell’istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non produce l’effetto segregativo che gli è proprio”.
Il consiglio che si può dare agli utenti è di rivolgersi sempre a degli specialisti e non a professionisti generalisti.
Per la Cassazione non esiste la servitù di Parcheggio
Vogliamo segnalare la sentenza n. 23708 del 06 novembre 2014 della Suprema Corte di Cassazione con la quale ha sancito la non configurabilità di una servitù di parcheggio.
In questa controversia l’attrice in qualità erede evocava in giudizio la società alla quale il padre aveva, a suo tempo, venduto un piccolo appezzamento di terreno chiedendo al Tribunale che venisse accertato la servitù di parcheggio.
I giudici di merito accertavano l’esistenza della servitù secondo quanto statuito da un contratto reso tra il de cuius del suolo e la società in questione, ossia “che il terreno, compravenduto fosse gravato da servitù di parcheggio limitatamente a due auto” in favore del padre dell’attrice.
Veniva proposto dal convenuto ricorso per Cassazione, con il quale la società non riteneva configurabile il diritto ad una servitù di parcheggio, in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità per tutte (Cass. sent. 7 marzo 2013, n. 5760) non poteva configurarsi una servitù in quanto “ il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell’utilità, così come al fondo servente del peso), mentre la mera commoditas di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari (Cass. sent. 28 aprile 2004 n. 8137)” .
Con questa decisione la Suprema Corte riprendendo il suo consolidato orientamento, ha sancito la non riconoscibilità della servitù di parcheggio con la conseguenza che gli atti che determinano o disciplinano servitù di parcheggio devono essere considerati nulli per impossibilità dell’oggetto dell’atto di riconoscimento o di costituzione di servitù”.
Il reato di autoriclaggio – il termine di prescrizione
I reati tributari possono costituire anche la fonte per la commissione del reato di autoriciclaggio, così come emerge dall’ultima versione del disegno di legge. Secondo l’ipotesi posta allo studio dalla Commissione giustizia, l’autoriciclaggio (a differenza del riciclaggio e dell’impiego di denaro, beni e altre utilità di provenienza illecita) si realizza normalmente per la sola circostanza di non averne materialmente dichiarato la provenienza, e ciò anche se le somme siano state utilizzate personalmente per l’acquisto di beni personali.
Tale fattispecie criminosa riguarda chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato principale provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale delitto, all’impiego, alla sostituzione, al trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ulteriormente è necessario però che sia concretamente ostacolata l’identificazione della provenienza delittuosa di queste somme. In sostanza, il reato richiede che sia ostacolata l’identificazione di beni o denaro di provenienza illecita.
Appare evidente che in presenza di reati tributari la possibilità (anche involontaria) di commettere questo nuovo reato diventa particolarmente elevata a tal punto che, in molte ipotesi, con la semplice condotta illecita integrante il reato tributario, di fatto, si potrebbe consumare anche l’autoriciclaggio per il semplice contribuente.
La Commissione giustizia con questo disegno di legge mira a colpire tutti i proventi derivanti da evasione fiscale che vengono normalmente trasferiti o impiegati in attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa. Anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43881 del 2014 sezione III penale, ha sancito che integra il reato di riciclaggio, sia qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivi a precedenti versamenti, sia il mero trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto corrente bancario o un altro diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito.
Questo trend giurisprudenziale intrapreso dal 2011 con la sentenza n. 546 del 11 gennaio 2011 1°sezione penale, secondo la quale il reato di riciclaggio è integrato anche nel caso in cui venga depositato in banca denaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, per il solo fatto dell’avvenuto deposito, il denaro viene automaticamente sostituito: in sostanza secondo la Corte di Cassazione, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, essendo sufficiente che essa sia anche solo ostacolata con al conseguenza che si rinviene il reato di riciclaggio anche nella condotta di mero trasferimento del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente a un altro di un diverso istituto bancario.
Va da sé che, il contribuente il quale non dichiari somme incassate per importi tali da integrare la dichiarazione infedele o la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, certamente dovrà trasferire le somme e quindi il rischio di commettere anche il reato di autoriciclaggio.
Per evitare il nuovo reato dovrebbe, secondo il disposto del nuovo articolo 648 ter 1 codice penale, custodire e impiegare i proventi in modo del tutto trasparente: mal si comprende, come, in concreto, possa realizzarsi tale circostanza, atteso che già il loro versamento su un conto, secondo la Suprema Corte, rappresenta un ostacolo all’identificazione.
Secondo la Suprema Corte perché ci si possa “macchiare” del reato di riciclaggio conta qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti operazioni. Così come dà luogo a riciclaggio il semplice trasferimento di denaro di provenienza illecita da un conto corrente a un altro, anche se intestato a una diversa persona e aperto preso un’altra banca «a prescindere dal rilievo che tali movimentazioni siano eseguite avvalendosi della firma di altri contitolari del relativo potere su un dato conto corrente.
Determinante, sottolinea la sentenza, è il carattere di fungibilità del denaro che porta ad una immediata perdita di identità delle somme versate sul medesimo conto corrente. Per questo, ricorda la Cassazione, per calcolare i termini di prescrizione di atti di riciclaggio consistenti in operazioni in uscita ad esempio da un conto corrente svizzero non bisogna considerare, come invece avevano fatto i giudici di merito, al giorno del versamento della provvista iniziale, «proprio perché essa, grazie alla fungibilità del denaro, non è più distinguibile una volta avutosene il versamento su un conto corrente alimentato da una pluralità di versamenti». Ulteriormente veniva anche respinta l’obiezione per cui il giorno da cui iniziare a fare decorrere la prescrizione, in caso di incertezza, deve essere quello più favorevole all’imputato.
Una previsione che vale solo in caso di approssimativa collocazione cronologica del momento in cui è commesso il reato, mentre, in questo caso, di delitto continuato, il reato va collocato in coincidenza con ogni singolo atto di prelievo e trasferimento individuabile con certezza attraverso documentazione.
Prima Casa – cantine escluse dalla superficie utile – Nuovo ricalcolo della superficie utile
La Suprema Corte con l’ordinanza n. 2307/14 , ha sancito per le prime case che le cantine vengano escluse dal conteggio della superficie utile.
La Corte di Cassazione in questo provvedimento ha sancito che non costituisce superfice utile complessiva di un immobile, le superfici delle cantine e delle soffitte (sottotetto), nonché la superficie esterna di pertinenza del condominio.
Va ricordato che dal 1 gennaio 2014, ai fini dell’imposta di registro, per usufruire dei benefici non si fa più riferimento al Dm del 2 agosto 1969, ma alla categoria catastale dell’immobile (che deve essere diversa da A/1, A/8 e A/9).
Mentre se la vendita è soggetta a IVA valgono ancora i vecchi criteri così come previsto dalla Sentenza n. 23507/2014.